Art. 3.
(Commissione nazionale).

      1. Ai fini di cui al presente articolo, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che intendono effettuare i corsi di formazione e di addestramento in BLSD previsti dalla presente legge devono, preventivamente, accreditarsi a livello nazionale presso una commissione tecnico-scientifica di controllo, denominata Commissione nazionale per la rianimazione cardio-polmonare, che ne verifica i requisiti di qualifica e le capacità didattiche.
      2. La Commissione nazionale è costituita da rappresentanti delle maggiori associazioni scientifiche nazionali operanti nel settore della rianimazione cardio-polmonare e della Croce Rossa italiana.
      3. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione nazionale sono definiti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.